A proposito di articolo 53 della Costituzione

Intervento del dr Roberto Torelli dell’associazione Articolo 53
ASSOCIAZIONE ARTICOLO 53 – SALVATORE SCOCA – MEUCCIO RUINI.
FIRENZE
> IO, TU, L’ARTICOLO 53 COSTITUZIONE , LA LIBERTA’ E LA LEGALITA'<
PER CUI…..
…..”Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
<< Gli ADDETTI AI LAVORI CI DICONO; ” LA RIFORMA FISCALE COSTA>>
>>>NO…..LO STATO CI GUADAGNA<<<!!!
>INFATTI, CHI CI DICE LA DIFFERENZA ABISSALE TRA “DENUNCIA DEI REDDITI” E DICHIARAZIONE DELLA “CAPACITA’CONTRIBUTIVA” ??<
>SEGUE UN ESEMPIO REALE DI QUESTI 2 SISTEMI TRA 2 CONTRIBUENTI CHE LAVORANO NELLA STESSA IMPRESA<
ARTICOLO 53 COSTITUZIONE
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
N.B. Quel “tutti sono tenuti etc.etc.” sta per “compresi gli stranieri”.
>Oggi anche per gli azionisti delle multinazionali-Assemblea Costituente del 23 maggio 1947 in sede plenaria per l’approvazione dell’articolo 53 della Costituzione<.
MA LA PROGRESSIVITA’SENZA CAPACITA’CONTRIBUTIVA EFFETTIVA E CON LE DIFFERENZE
DI TRATTAMENTO FISCALE,NON ESISTE.
NON LO DICIAMO NOI!!
MA LO DICE L’ON.LE SALVATORE SCOCA RELATORE PER L’ARTICOLO 53 DELLA COSTITUZIONE,
A NOME DI TUTTI I PARTITI,IN UN PASSAGGIO CHE LEGGERETE NELLA SUA RELAZIONE,ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 23 MAGGIO 1947.
Inoltre L’On.le Scoca,che era al contempo anche sottosegretario al tesoro del governo in carica e avvocato dello stato,ci dice anche come,tecnicamente, fare a calcolare la capacità contributiva effettiva per dare progressività all’intero sistema tributario!
Siamo a Montecitorio in sede di Assemblea Costituente ed ecco a voi l’On.le Salvatore Scoca,che con queste semplici parole,comprensibili da tutti,
rilevate direttamente e integralmente,dal verbale n° 130 dell’Assemblea Costituente del 23 maggio 194,che ci spiega il significato di Capacità Contributiva!
“Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici,
deve soddisfare i bisogni i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali,per obbligo morale e giuridico, deve provvedere.
Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all’aumento
della loro capacità produttiva.
Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi
di famiglia del contribuente.
Sono, questi, aspetti caratteristici di quella capacità contributiva,che la formulazione concordata dell’articolo aggiuntivo pone a base dalla imposizione”
Notate bene!
E’ in questo passaggio, che segue qui sotto, della sua relazione che ci dice anche come, tecnicamente fare, a calcolare la capacità contributiva effettiva per dare progressività all’intero sistema tributario.
“l’On.le Corbino( liberale n.d.r.) propone di eliminare le imposte indirette sui consumi per dirigerci verso una unica imposta.
Ma si devono mantenere le imposte indirette su beni e consumi anche come base di accertamento del reddito globale personale nella sua consistenza effettiva.
Per tal modo si potrà rispondere al principio della capacità contributiva ed al criterio della progressività che diventerà la spina dorsale del nostro sistema tributario senza fare sparire l’imposte indirette e senza attuare l’imposta unica che al momento sarebbe pericoloso…….
(Notate bene;questo metodo,analitico-deduttivo-sistematico, venne recepito dalla legge delega di riforma tributaria 825/71 alla quale,per le proteste delle varie categorie imprenditoriali,
non sono seguiti i relativi decreti attuativi n.d.r.).
Segue l’On.le Scoca……
“Alleggerendo la pressione delle imposte proporzionali, che colpiscono separatamente le varie specie di redditi,avremo margine per colpire unitariamente e progressivamente il reddito globale personale”
Ancora il relatore Salvatore Scoca sulle allora differenze/disuguaglianze di trattamento fiscale.
( Oggi,con le varie flat tax fino a 100mila euro e redditi concordati, con gli ISA ex studi di settore, validi per 2 anni, le differenze di trattamento, in violazione anche dell’articolo 3 della Costituzione, sono maggiori di allora).
“Se esaminiamo la nostra legislazione, vediamo che, accanto alle leggi normali di imposta, si sono inserite troppe eccezioni, troppe norme singolari, le quali creano differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi,e tra le varie località del territorio dello Stato, e rendono ardua la stessa conoscenza della materia.
Questa delle riduzioni e delle esenzioni è una grave menda della nostra legislazione, ed occorre che sia eliminata per l’avvenire. Come può essere impedita?
Ho fatto una proposta del seguente tenore;
«Le disposizioni che costituiscono comunque eccezione al principio dell’uguaglianza tributaria possono essere stabilite solo per la attuazione di scopi d’interesse pubblico,
con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due Camere».
Con essa chiedo che venga espressamente stabilito che, quando si accorda una esenzione, il movente di questa eccezione alla regola dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle leggi tributarie sia determinato unicamente da scopi di interesse pubblico, e che,
ad evitare equivoci ed errori, ciò venga riconosciuto a mezzo di votazione qualificata delle Assemblee legislative.
Devo ritenere che il Comitato di coordinamento mantenga fermo il suo punto di vista a me espresso in via preventiva nell’adunanza di stamane, e cioè riconosca l’opportunità della norma, ma preferisca se ne discuta più in là.
Domando al presidente della Commissione se è d’accordo di rinviare la discussione di questo argomento.
Se non fosse d’accordo, chiederei di trattarlo ora. Lo prego di rispondermi.
On.le Meuccio Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sì, sì; siamo d’accordo.
On.le Scoca. Ne prendo atto.
Penso di non dover più insistere nella illustrazione di questo articolo aggiuntivo che abbiamo proposto all’Assemblea,
perché ritengo che esso consacri nella Carta costituzionale un principio il quale è già vivo nella coscienza di tutti i cittadini italiani.
<ECCO L’ESEMPIO APPLICATIVO DELLA CAPACITA’CONTRIBUTIVA ED I SUOI POSITIVI EFFETTI>
>GLI ADDETTI AI LAVORI CI DICONO CHE LA RIFORMA FISCALE COSTA<
<NO>!!!!
LA PROGRESSIVITA’ SENZA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA EFFETTIVA NON ESISTE.
LO DICE L’ON. LE SALVATORE SCOCA NELLA SUA RELAZIONE ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 23 MAGGIO 1947.
<PERCHE’ E’ L’ARTICOLO 53 DELLA COSTITUZIONE
CHE ACCERTA REDDITI E CAPACITA’ CONTRIBUTIVE EFFETTIVE E DA PROGRESSIVITA’ ALL’INTERO SISTEMA TRIBUTARIO<
“E’ la ricevuta fiscale il baluardo della democrazia.
La democrazia si difende con la ricevuta fiscale.
l’Italia ha di fronte due grandi problemi che ci fanno diversi dalle altre nazioni europee:
la criminalità e l’evasione fiscale”. Romano Prodi
>ECCO UN ESEMPIO REALE DI VITA ECONOMICA E SOCIALE, MA VALE PER TUTTE LE COMPRA/VENDITE DI BENI,CONSUMI E SERVIZI PRIMARI E SOCIALI ,
DOVE LA RICEVUTA FISCALE DIVENTA IL “BALUARDO DELLA DEMOCRAZIA”<
E’ IL SISTEMA ANALITICO/DEDUTTIVO/SISTEMATICO,DI VANONIANA MEMORIA, CHE REALIZZA L’ARTICOLO 53 DELLA COSTITUZIONE NELLA VITA ECONOMICA E SOCIALE DELLE PERSONE.
PER CUI……..
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. N.B. Quel “tutti sono tenuti etc.etc.” sta per “compresi gli stranieri”.
Oggi anche per gli azionisti delle multinazionali-” Assemblea Costituente del 23 maggio 1947 in sede plenaria per l’approvazione dell’articolo 53 della Costituzione.
<Non facciamoci dire dai “dotti” che le cose sono complesse>
Intanto possiamo dire,lo abbiamo ormai capito, che non dobbiamo fare la “denuncia dei redditi” ma la “dichiarazione della capacità contributiva” che è tutta un’altra cosa sulla quale dobbiamo applicare il “criterio della progressività” e non quello della “proporzionalità” oggi detta flat tax ( tassa piatta)!
Poi,dobbiamo tenere sempre a mente che è l’intero sistema tributario,comprese le tasse indirette sui consumi di per se regressive,
che deve essere informato a criteri di progressività.
Le indirette sui consumi sono sempre state le preferite dai conservatori liberali.
Basti pensare che quando è avvenuta questa discussione in Ass. Cost. L’IGE,entrata in vigore nel 1940 per finanziare la guerra,era al 4% ed oggi abbiamo una IVA media al 18% circa con prodotti di 1a e 2a necessità al 22% tipo camomilla,sale marino,carta igienica e tanti altri prodotti per non parlare dei carburanti sui quali pesa,mediamente, 1 euro per ogni litro tra IVA e Accise!!!
Iniziamo la spiegazione!!
Parliamo di un esempio reale della vita economica e sociale quotidiana di microeconomia
(che elevata alle varie potenze diventa macroeconomia) di 2 persone, Io e TU, che siamo colleghi di lavoro a Firenze.
Con l’attuale sistema fiscale, il reddito lordo complessivo annuo di noi 2 compagni di lavoro, tu ed io , è di euro 24.600 CIASCUNO e paghiamo di Irpef, al netto delIe consentite deduzioni per spese,
INPS e sanitarie per euro 2.800 e detrazioni d’imposta per la progressività per euro 966, sull’imponibile di euro 21.800 con aliquote del 23% e 27% 4.320 euro ciascuno, per un totale di ( 4.320 x 2 ) = euro 8.640.
Però c’è un particolare: Io, che sono il figlio del titolare, sono proprietario di 2 appartamenti di cui 1 lo abito io stesso
e l’altro lo affitto a te in NERO per 10.600 euro l’anno e quindi io non sommandoli ai miei 24.600 euro lordi annui non pago l’Irpef sul reddito complessivo di euro 35.200.
Ma su quei 10.600 euro che io ho incassato da te l’Irpef continui, ingiustamente ed incostituzionalmente, a pagarla tu sul tuo imponibile Irpef di euro 21.800.
Se avessi pagato io sui 10.600 euro con reddito lordo di 35.200
avrei pagato una Irpef netta di 8.348 = a più 4.020 euro!
——————————————————————————–
L’anno successivo il nostro reddito lordo complessivo è sempre di euro 49.200 : 2 = 24.600 ciascuno!
Ma il governo ed il parlamento decidono di realizzare l’articolo 53 della Costituzione nella vita economica e sociale delle persone che vivono e lavorano nel nostro paese
compresi gli stranieri delle multinazionali e sostituisce la ” denuncia dei redditi”con la “dichiarazione della capacità contributiva” sulla quale applicare il
“criterio della progressività del sistema tributario”!
Di conseguenza, applicando un diritto costituzionale, decidono di abolire tutte le detrazioni fiscali, i vari bonus, agevolazioni ed altre prebende fiscali concesse per puro,vile e storico voto di scambio,
e di sostituirle con il diritto costituzionale alla deducibilità dal reddito lordo effettivo di tutte quelle spese inerenti la produzione del reddito tra le quali,ovviamente,la spesa per gli affitti per gli appartamenti di civile abitazione.
Decidono pure la rimodulazione delle aliquote Irpef con la prima al 21% + 3% ogni scaglione di reddito.
Quindi tu, per esercitare il diritto costituzionale alla deduzione dal tuo reddito lordo l’importo dell’affitto, chiede a me la relativa “Ricevuta Fiscale” ed io, seppure a malincuore, devo rilasciarti la documentazione del tuo pagamento di 10.600 euro dell’affitto e devo sommarli ai miei 24.600 euro PER UN REDDITO LORDO totale di euro 35.200.
——————————————————————————–
Cosa accade a livello fiscale? Chi ci guadagna e chi ci rimette?
Lo Stato ci rimette?
Verifichiamo!
Io, aumento il mio reddito lordo annuo di 10.600 euro per cui da 24.600 euro arriva a 35.200 euro!
Tu mantieni il tuo reddito lordo annuo di euro 24.600 ma, automaticamente, riduci la tua capacità contributiva insieme ad altre spese,tutte certificate dai documenti fiscali,
di euro 10.600 dati a me per l’affitto!
——————————————————————————–
Allora! Io pagherò l’Irpef su questa capacità contributiva : euro 24.600 lordi di stipendio + euro 10.600 avuti da te per l’affitto per un totale = di euro 35.200 – 5.200 euro
per spese certificate dai documenti fiscali; (tra INPS e spese sanitarie di 2.800 e altri 2.400 per la deduzione delle spese occorrenti per lavorare giorno dopo giorno e per formare il reddito = a 30.000 euro di Capacità Contributiva da sottoporre a imponibile Irpef e con le seguenti 4 aliquote progressive:
La minima per tutti del 21% + 3% su ogni scaglione di reddito.
Sui primi 8.000 euro con aliquota 21% = euro 1.680.
Sui secondi 8.000 il 24% = euro 1.920.Sui terzi 8.000 il 27% = euro 2.160.
Sui rimanenti 6.000 il 30% = euro 1.800 per un totale di euro 7.560 di Irpef
——————————————————————————–
Tu mantieni lo stesso reddito e pagherai l’Irpef su questa Capacità Contributiva e con le seguenti aliquote:
Reddito lordo euro 24.600 – euro 2.400 di spese,documentate dalle relative”Ricevute Fiscali”, per lavorare giorno dopo giorno per produrre il reddito meno i 10.600 dati a me per l’affitto e meno 1.950 tra spese sanitarie e INPS per un totale di spese = ad euro 14.950.
Da questa semplice operazione;
Reddito lordo 24.600 – 14950 di spese totali = a 9.650 euro
di Capacità Contributiva e di imponibile Irpef che, per il principio di progressività costituzionale, pagherai con le seguenti 2 aliquote.
Sui primi 8.000 euro il 21% = euro 1.680
sui rimanenti 1.650 euro il 23% = 379 per un totale di euro 2.059.
——————————————————————————–IN SINTESI:
Io pago euro 7.560 invece di euro 4.320 ( + 3.240).
Tu paghi euro 2.059 invece di euro 4.320 ( – 2.261)
Totale Irpef pagata allo Stato per le spese publiche = euro 9.619 invece di euro 8.640 ( + 979 )
Quindi con la riforma fiscale costituzionale,non c’è una maggiore spesa per lo Stato, ma c’è un Maggiore Gettito di euro 979 garantito dall’accertamento dei redditi effettivi di ciascuno contribuente che evitando l’ EVASIONE FISCALE, GARANTISCE LA GIUSTIZIA SOCIALE CHE SI CONIUGA CON RAGIONI DI DOTTRINA ECONOMICA! ——————————————————————————–N.B. Con il sistema tributario Costituzionale TU non paghi l’Irpef per ME sui 10.600 euro dell’affitto!
Ma anche Io risparmio ( 788 euro).
Infatti, se ti avessi fatto una regolare ricevuta fiscale sui 10.600 euro dell’affitto con le attuali aliquote avrei pagato una Irpef di 8.348 euro invece di 7.560 euro = 788 euro in meno.
Tutto questo rispetta i due commi dell’articolo 53 della COSTITUZIONE!
N.B.
Sulle spese sostenute per andare a lavorare giorno dopo giorno e dedotte dal reddito effettivo complessivo in questo esempio costituzionale di “dichiarazione di Capacità Contributiva” sono stati pagati tributi tra IVA e Accise per 840 euro pari al 35% ciascuno in modo proporzionale e, quindi,regressivi.
Ma questa “regressività che colpisce, in modo grave e ingiusto, le persone meno abbienti è stata, sanata in sede di accertamento dei redditi effettivi e della Capacità Contributiva nell’effettiva consistenza”. On.le Salvatore Scoca sottosegretario al tesoro e relatore a nome di tutti i partiti per i 2 commi dell’articolo 53 della Costituzione in seduta plenaria dell’Assemblea Costituente del 23 maggio 1947!
Come abbiamo capito leggendo le parole del relatore Costituente On.le Salvatore Scoca
“le spese primarie e sociali occorrenti per lavorare giorno dopo giorno per formare il reddito fanno parte
della “capacità contributiva” e non di ” agevolazioni fiscali”come la classe politica ci concede per puro e vile “voto di scambio”.
Applicando questo diritto del sistema costituzionale a tutte le compravendite di beni,consumi e servizi occorrenti per lavorare giorno dopo giorno otteniamo:
la progressività dell’intero sistema tributario applicata alla capacità contributiva nell’effettiva consistenza e l’ingresso di tutti nella legalità statuita e disposta dalla Costituzione che è la Legge delle Leggi!!!!!
Noi di articolo 53 proponiamo anche questo modo per dare progressività all’intero sistema tributario!
Valore complessivo certificato del Reddito lordo annuo effettivo dal quale si deducono le spese in modo percentuale al crescere del reddito effettivo per dare progressività all’intero sistema tributario!
Inoltre,al posto delle aliquote progressive su scaglioni di capacità contributiva possiamo introdurre, come in Germania,una Curva di aliquote progressive infinite in modo da colpire in alto invece che in basso come sta avvenendo da sempre!
A CURA DEL CENTRO STUDI ASS0CIAZIONE ARTICOLO 53
PRESSO CIRCOLO ARCI R.ANDREONI
FIRENZE
Quanto alla lotta all’evasione fiscale e contributiva e per la trasparenza tributaria, vengono ancora in aiuto le parole dei padri costituenti che il Dr Torelli riporta:
Gent.mi tutti! Ecco i MODERATI ALL’OPERA – COSA NE PENSATE? Allegato esempio, elaborato con le parole dei Costituenti che potete anche leggere di seguito, di riforma per la Trasparenza tributaria ed i suoi positivi effetti per l’eliminazione dell’evasione fiscale e contributiva!
L’ON. LE MODERATO DC EZIO VANONI: ANNO 1949“ Il fenomeno dell’evasione fiscale oggi si verifica su di una scala preoccupante e compromette un’equa ripartizione dei carichi tributari.
In una simile situazione la pressione tributaria diviene vessatoria e veramente insopportabile per gli onesti e per le categorie dei contribuenti che non possono sfuggire all’esatta determinazione dell’imposta per motivi tecnici.”( Queste categorie erano e sono oggi, naturalmente, quelle dei lavoratori dipendenti e pensionati)
Dal volume “COSTITUENTE E COSTITUZIONE” (VALLECCHI editore) (curato dalla Moderata UIL anno 1968)
L’On.le Costituente e moderato DC EZIO VANONI , nell’anno 1951 in una sua relazione al Ministero delle finanze, dichiarava di preferire, per l’accertamento del reddito effettivo e della capacità contributiva, il sistema “analitico deduttivo sistematico” (deduzione di tutti gli
oneri e spese dal reddito lordo) al sistema “induttivo forfetario” il quale era fonte (ancora oggi) di una colossale evasione fiscale e di una grave ingiustizia sociale verso i redditi più bassi!
LA STORIA DALLA LEGGE DELEGA 825/71 PER LA RIFORMA TRIBUTARIA FIRMATA DAI MODERATI DEL 1971 QUALI GIUSEPPE SARAGAT – EMILIO COLOMBO – LUIGI PRETI -FERRARI AGGRADI
prevedeva 32 aliquote progressive dal 10% al 72% che furono riprese ed introdotte nell’ordinamento tributario dalla 917/73 del moderato Bruno Visentini.
e con aliquote IVA dal 2% al 12% ed una del 38% sui prodotti di lusso!
2 leggi che introducevano il principio della progressività del sistema tributario del secondo comma dell’articolo 53 nostra Costituzione che dovevano poggiarsi sul primo principo,mai attuato,di Capacità Contributiva che non è il reddito.
Ma per farla breve spieghiamo i 2 concetti dei principi di tale articolo con le, attualissime parole del relatore On.le Salvatore Scoca,che a nome di tutti i partiti, le illustrò ai partiti presenti in Assemblea Costituente il 23 maggio 1947.
I MODERATI DC ED ALTRI ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE
L’Ideologia Comune della Costituzione: la “persona umana”, i diritti inviolabili, i doveri inderogabili
Andiamo indietro nel tempo, al settembre del 1946….
Siamo nella Prima sottocommissione dell’Assemblea costituente, incaricata di redigere e proporre all’Assemblea costituente la documentazione relativa ai diritti sociali che la Repubblica deve garantire in modo effettivo e strutturale.
Dopo vivaci e brillanti discussioni sulla presenza di una ideologia nella Costituzione, venne trovato l’accordo di alto profilo etico e morale, su una ideologia comune che possiamo ritrovare nelle seguenti parole di Padri e Madri Costituenti.
Partiamo da un Ordine del giorno presentato dall’On.le Moderato DC Giuseppe Dossetti e dal Moderato DC, futuro sindaco di Firenze, Giorgio La Pira:
“Venendo alla sostanza, cioè all’ideologia comune pongo questa domanda: si vuole o non si vuole affermare un principio antifascista che non sia riconoscimento della tesi fascista della dipendenza del cittadino dallo Stato, ma affermi ” l’anteriorità della persona, che si completa nella comunità, nella famiglia, nelle associazioni sindacali, di fronte allo stato?
Se così è, ecco che si viene a dare alla Costituzione una impostazione ideologica, ma di una ideologia comune a tutti.
Tale concetto deve essere stabilito non per una necessità ideologica, ma per una ragione giuridica.
Ora i giuristi hanno bisogno di sapere, e questo vale particolarmente quando si tratta di uno Statuto che codifica principi supremi, generalissimi,
proprio per quella più stretta interpretazione giuridica delle norme, qual’è l’impostazione logica che sottostà alla norma”.
L’ On. Le Moderato DC Aldo Moro
“La Prima sottocommissione riconosce l’anteriorità della persona umana rispetto allo stato e questi al servizio di quella”
Restando in tema di diritti, qualcuno introduce la questione dei doveri: è il moderato On.le Francesco De Vita:
“Finora abbiamo parlato troppo di diritti e poco di doveri. Dobbiamo mettere in equilibrio diritti e doveri.
E’ stato giustamente detto che il diritto senza dovere fa il padrone, che il dovere senza diritto fa il servo. Equilibrando i diritti e i doveri si fa l’uomo veramente libero. In questo equilibrio è tutto un uomo nuovo, e raggiungerlo è la grande missione di questo secolo”.
Ecco l’On. Le Palmiro Togliatti PCI
E’ assurdo si pensasse che debba scomparire la persona umana.
Potremmo dissentire nel definire la personalità umana; però possiamo indicare come il fine di un regime democratico sia quello di garantire un più ampio e più libero sviluppo della persona umana.
Poiché si discute tra persone in buona fede, credo che un accordo sia possibile, e che non sia necessario il richiamo diretto nella Costituzione alle ideologie da cui deriva una determinata posizione, che oggi può essere formulata nella Costituzione.
È possibile però dare oggi una giustificazione della lotta che si conduce per instaurare la democrazia nel Paese.
Poiché si parte da una esperienza politica comune, anche se non da una comune esperienza ideologica, questo, a mio avviso,
dovrebbe offrire un terreno di intesa.
Ritengo indispensabile creare una Costituzione accessibile a tutti, una Costituzione che possa essere compresa
dal professore di diritto ed in pari tempo dal pastore sardo, dall’operaio, dall’impiegato d’ordine, dalla donna di casa.”
L’On.le moderato DC Salvatore Scoca relaziona sull’articolo aggiuntivo concordato con tutti nel corso della mattina (ricordiamo che era, fra l’altro, sottosegretario al tesoro e avvocato dello stato),
La Progressività della tassazione
“Onorevoli colleghi, avevo notato che in questo nostro progetto di Costituzione si è trattato di molte cose, e di alcune anche molto analiticamente, mentre viceversa vi era soltanto un accenno alla materia finanziaria, ed ho pensato che una Costituzione, specialmente se discende a certe analisi, non potesse ignorare la sostanza del fenomeno finanziario, il quale è un fenomeno generale, che tocca tutti in misura sempre più notevole.
Già lo Statuto albertino conteneva delle disposizioni in proposito. Ricordo particolarmente quelle dell’articolo 25 e dell’articolo 30.
Ma il nostro sistema tributario, nelle sue linee fondamentali, è ancora informato al concetto di proporzionalità, e di una proporzionalità zoppicante. Se pensiamo, infatti, che la massima parte del gettito della imposta diretta è dato ancora oggi dalle tre imposte classiche sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, che sono a base oggettiva o reale e ad aliquota costante, mentre comparativamente assai scarso ä il gettito della complementare sul reddito globale, che da base personale e ad aliquota progressiva, abbiamo la riprova più convincente che lo stesso sistema delle imposte dirette si impernia sulla proporzionalità.
Se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già, in senso progressivo e neppure in misura pro-porzionale, ma in senso regressivo.
Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria.
La regola della progressività deve essere effettivamente operante;
e perciò nella primitiva formulazione dell’articolo aggiuntivo da me proposto avevo detto che il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività.
Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev’esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi.
Intanto ho accettato la più sintetica nuova formulazione del capoverso dell’emendamento concordato:
«Il sistema tributario si informa al criterio della progressività» in quanto gli attribuisco la stessa portata e lo stesso contenuto. “
E ancora più avanti l’On. Scoca è ancora più esplicito:
“Resta tuttavia fermo che il sistema tributario nel complesso deve essere informato al principio della progressività,
nel modo concreto che ho chiarito. Io penso che l’Assemblea sia di accordo su ciò, perchè le Assemblee politiche non si lasciano
deviare dalle preoccupazioni scientifiche o pseudo-scientifiche degli Studiosi su questo argomento.
Da un punto di vista scientifico (se di scientifico c’è qualcosa nella materia finanziaria, o nella scienza delle finanze) si può dimostrare,
come è stato dimostrato, che, pur partendo da uno stesso principio, è possibile giungere sia alla regola della proporzionalità che a quella della progressività.
Ma, lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra,
si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività.
Le dispute dei dotti su questo tema mi hanno lasciato sempre perplesso; non così le osservazioni d’ordine pratico.
Ho sempre pensato che chi ha dieci mila lire di reddito e ne paga mille allo Stato, con. l’aliquota del 10 per cento, si troverà con 9 mila lire
da impiegare per i suoi bisogni privati; mentre chi ne ha centomila, dopo aver pagato l’imposta del 10 per cento in base alla stessa aliquota,
si troverà con una disponibilità di 90 mila lire.
È ovvio che per pagare l’imposta il primo contribuente sopporta un sacrificio di gran lunga maggiore del secondo,
e che sarebbe equo alleggerire l’aggravio del primo e rendere un po’ meno leggero quello del secondo.
Si può discutere sulla misura e sui limiti della progressione; non sul principio.
Il mio articolo aggiuntivo originario accennava espressamente alla necessità che a tutti i cittadini venga assicurata la disponibilità
del reddito minimo necessario alla esistenza; ed anche su questo credo che ci sia la concorde adesione di tutte le parti di questa Assemblea’.
La Capacità Contributiva Effettiva (Al Centro la Persona)
“Non si può negare che i! cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato,
per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali,
per obbligo morale e giuridico, deve provvedere.
Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione;
minimi che lo Stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti,
che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all’aumento della loro capacità produttiva.
Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi di famiglia del contribuente.
Sono, questi, aspetti caratteristici di quella capacità contributiva, che la formulazione concordata dell’articolo aggiuntivo pone a base dalla imposizione.”
Eliminare le disparità tra cittadini e tra territori.
Se esaminiamo la nostra legislazione, vediamo che, accanto alle leggi normali di imposta, si sono inserite troppe
eccezioni, troppe norme singolari, le quali creano differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi,
e tra le varie località del territorio dello Stato, e rendono ardua la stessa conoscenza della materia.
Questa delle riduzioni e delle esenzioni è una grave menda della nostra legislazione, ed occorre che sia eliminata per l’avvenire.
Pagano “tutti”, anche i soggetti stranieri che realizzano redditi nel nostro paese
L’On. Meuccio Ruini Presidente della commissione dei 75 incaricata di redigere la Costituzione osserva quanto segue
“L’On. Castelli ha chiesto di sottoporre a imposizione anche gli stranieri.
Quando scriviamo che “tutti” concorrono alle spese pubbliche quel tutti sta per “compresi gli stranieri”
perché quando ci riferiamo ai residenti scriviamo i “cittadini”.
Conclusione
L’On. Salvatore Scoca nella sua spiegazione quando parla di uguaglianza e di solidarietà,
cita di fatto gli articoli 2 e 3 della Costituzione già approvati dall’Assemblea costituente.
Questi principi e valori dei nostri Costituenti non sono stati, clamorosamente e colpevolmente applicati.
La Costituzione, non essendo applicata, è stata di fatto anche manomessa.
Non consentendo che essa entrasse nel “Quadro Didattico” delle scuole di ogni ordine e grado come richiesto esplicitamente
dalla Assemblea costituente con l’ordine del giorno dell’11 dicembre 1947 approvato all’unanimità,
è di fatto “finita in soffitta” , là dove invece ci doveva finire lo Statuto Albertino che, invece, sembra tornare in auge con la “disparità”
fra le persone (quella del Sovrano era l’unica sacra ed inviolabile mentre gli altri erano “regnicoli”) e la proporzionalità della imposizione fiscale
(cui si richiamano, quasi due secoli dopo, le proposte di “flat tax” nel nostro paese)
L’On. Meuccio Ruini nello spiegare che anche gli stranieri devono concorrere alle spese pubbliche e con il criterio della progressività
risolve anche gli attuali problemi che coloro essendo stranieri ma producono reddito e capacità contributiva con persone italiane
e non devono pagare le imposte nel nostro paese.
Attuando la Costituzione nel suo articolo 53 avremo le risorse economiche, senza fare debito,
per finanziare i diritti sociali collettivi per eliminare le disuguaglianze sociali ed impedire l’instaurarsi di regimi autoritari.
E’ nostro dovere, quindi, realizzare quanto i Costituenti affermarono nella seduta che licenziò il testo dell’art. 53:
Non è questo il momento più opportuno per attuarla, ma credo necessario che si inserisca nella nostra Costituzione,
in luogo del principio enunciato dal l’articolo 25 del vecchio Statuto, un principio informato a un criterio più democratico,
più aderente alla coscienza della solidarietà sociale e più conforme alla evoluzione delle legislazioni più progredite”
Ecco l’On. Palmiro Togliatti
E’ assurdo si pensasse che debba scomparire la persona umana. Potremmo dissentire nel definire la personalità umana; però possiamo indicare come il fine di un regime democratico sia quello di garantire un più ampio e più libero sviluppo della persona umana. Poiché si discute tra persone in buona fede, credo che un accordo sia possibile, e che non sia necessario il richiamo diretto nella Costituzione alle ideologie da cui deriva una determinata posizione, che oggi può essere formulata nella Costituzione.
È possibile però dare oggi una giustificazione della lotta che si conduce per instaurare la democrazia nel Paese. Poiché si parte da una esperienza politica comune, anche se non da una comune esperienza ideologica, questo, a mio avviso, dovrebbe offrire un terreno di intesa. Ritengo indispensabile creare una Costituzione accessibile a tutti, una Costituzione che possa essere compresa dal professore di diritto ed in pari tempo dal pastore sardo, dall’operaio, dall’impiegato d’ordine, dalla donna di casa.”
L’ On. le Aldo Moro
La Prima sottocommissione riconosce l’anteriorità della persona umana rispetto allo stato e questi al servizio di quella”
Restando in tema di diritti, qualcuno introduce la questione dei doveri: è l’On. Francesco De Vita: “Finora abbiamo parlato troppo di diritti e poco di doveri. Dobbiamo mettere in equilibrio diritti e doveri. E’ stato giustamente detto che il diritto senza dovere fa il padrone, che il dovere senza diritto fa il servo. Equilibrando i diritti e i doveri si fa l’uomo veramente libero. In questo equilibrio è tutto un uomo nuovo, e raggiungerlo è la grande missione di questo secolo”.
La democrazia sociale e la solidarietà: i concetti di Capacità Contributiva Effettiva e di Progressività alla base del concorso di tutti alle spese pubbliche.
Facciamo ora un salto in avanti sino al mese di maggio del 1947. La Assemblea Costituente pone le basi del progetto economico della Costituzione, definendo all’unanimità come la Repubblica doveva garantire in modo strutturale i diritti sociali. La questione venne posta in tutta la sua importanza in seduta plenaria l’8 maggio del 1947 dall’On. Francesco Saverio Nitti, il quale argomenta come i principali diritti siano solo dei buoni propositi scritti in un libro dei sogni e che, pertanto, dovrebbe essere cancellata dal progetto di Costituzione tutta la parte che tratta di essi. ”E’ naturale, che il lavoro abbia le sue esigenze, e per quanto possibile noi dobbiamo cercare di dare al lavoro il posto che merita nella nostra società. Si afferma che «ogni cittadino ha il diritto di svolgere una attività, o una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità ed alla propria scelta»; e si aggiunge (e non è proprio necessario) che «l’adempimento di questo dovere è condizione per l’esercizio dei diritti politici». Si afferma poi che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità, del lavoro adeguata alle necessità di una esistenza libera e dignitosa per sé e per la fa-miglia. Il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite». Buoni propositi!”. E prosegue in modo molto energico, “E noi ci mettiamo a garantire qui, seriamente, che alle famiglie italiane noi daremo ora un alto tenore di vita. Non potremo dare mai ciò che l’Italia non ha mai avuto. Avondo adottata la formula politica che abbiamo adottato, non dobbiamo discreditarla, promettendo cose che l’Italia non può ora e non potrà, dare né meno in avvenire prossimo.. Ora, come possiamo promettere a cuor leggero che daremo al lavoratore, in ogni caso, un’esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia? Non l’ha mai avuta. Potremo garantirla solo perchè abbiamo la Repubblica e diciamo di essere una democrazia? Noi possiamo proporci tutte le buone ed oneste cose che vogliamo, ma non potremo dare ciò che non è possibile. Noi possiamo assumere degli obblighi di ordine morale, ma non di ordine materiale. Noi dobbiamo’ rimanere nella realtà”. Un intervento certo molto energico, nello stile del Costituente, ma domandiamoci “Quante volte ci hanno ripetuto queste stesse cose per giustificare la riduzione dei diritti” ?
La risposta arrivò, sempre in seduta plenaria, il 23 maggio 1947 con l’approvazione dell’articolo aggiuntivo concordato con tutti i partiti, che sarà poi il 53.
L’On. Salvatore Scoca argomenta sull’articolo aggiuntivo concordato nel corso della mattina (ricordiamo che era, fra l’altro, sottosegretario al tesoro e avvocato dello stato),
La Progressività della tassazione “Onorevoli colleghi, avevo notato che in questo nostro progetto di Costituzione si è trattato di molte cose, e di alcune anche molto analiticamente, mentre viceversa vi era soltanto un accenno alla materia finanziaria, ed ho pensato che una Costituzione, specialmente se discende a certe analisi, non potesse ignorare la sostanza del fenomeno finanziario, il quale è un fenomeno generale, che tocca tutti in misura sempre più notevole. Gi lo Statuto albertino conteneva delle disposizioni in proposito. Ricordo particolarmente quelle dell’articolo 25 e dell’articolo 30. Ma il nostro sistema tributario, nelle sue linee fondamentali, è ancora informato al concetto di proporzionalità, e di una proporzionalità zoppicante. Se pensiamo, infatti, che la massima parte del gettito della imposta diretta è dato ancora oggi dalle tre imposte classiche sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, che sono a base oggettiva o reale e ad aliquota costante, mentre comparativamente assai scarso ä il gettito della complementare sul reddito globale, che d a base personale e ad aliquota progressiva, abbiamo la riprova più convincente che lo stesso sistema delle imposte dirette si impernia sulla proporzionalità. Se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già, in senso progressivo e neppure in misura pro-porzionale, ma in senso regressivo. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria. La regola della progressività deve essere effettivamente operante; e perciò nella primitiva formulazione dell’articolo aggiuntivo da me proposto avevo detto che il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev’esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi. Intanto ho accettato la più sintetica nuova formulazione del capoverso dell’emendamento concordato: «Il sistema tributario si informa al criterio della progressività» in quanto gli attribuisco la stessa portata e lo stesso contenuto. “
E ancora più avanti l’On. Scoca è ancora più esplicito: “Resta tuttavia fermo che il sistema tributario nel complesso deve essere informato al principio della progressività, nel modo concreto che ho chiarito. Io penso che l’Assemblea sia di accordo su ciò, perchè le Assemblee politiche non si lasciano deviare dalle preoccupazioni scientifiche o pseudo-scientifiche degli Studiosi su questo argo-mento. Da un punto di vista scientifico (se di scientifico c’è qualcosa nella materia finanziaria, o nella scienza delle finanze) si può dimostrare, come è stato dimostrato, che, pur partendo da uno stesso principio, è possibile giungere sia alla regola della proporzionalità che a quella della progressività. Ma, lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività. Le dispute dei dotti su questo tema mi hanno lasciato sempre perplesso; non così le osservazioni d’ordine pratico. Ho sempre pensato che chi ha dieci mila lire di reddito e ne paga mille allo Stato, con. l’aliquota del 10 per cento, si troverà con 9 mila lire da impiegare per i suoi bisogni privati; mentre chi ne ha centomila, dopo aver pagato l’imposta del 10 per cento in base alla stessa aliquota, si troverà con una disponibilità di 90 mila lire. E’ ovvio che per pagare l’imposta il primo contribuente sopporta un sacrificio di gran lunga maggiore del secondo, e che sarebbe equo alleggerire l’aggravio del primo e rendere un po’ meno leggero quello del secondo. Si può discutere sulla misura e sui limiti della progressione; non sul principio. Il mio articolo aggiuntivo originario accennava espressamente alla necessità che a tutti i cittadini venga assicurata la disponibilità del reddito minimo necessario alla esistenza; ed anche su questo credo che ci sia la concorde adesione di tutte le parti di questa Assemblea’.
La Capacità Contributiva Effettiva “Non si può negare che i! cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere. Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposi-zione; minimi che lo Stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse ed in definitiva anche all’aumento della loro capacità produttiva. Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i carichi di famiglia dei con- tribuente. Sono, questi, aspetti caratteristici di quella capacità contributiva, che la formulazione concordata dell’articolo aggiuntivo pone a base dalla imposizione.”
Eliminare le disparità tra cittadini e tra territori. Se esaminiamo la nostra legislazione, vediamo che, accanto alle leggi normali di imposta, si sono inserite troppe eccezioni, troppe norme singolari, le quali creano differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi, e tra le varie località del territorio dello Stato, e rendono ardua la stessa conoscenza della materia. Questa delle riduzioni e delle esenzioni è una grave menda della nostra legislazione, ed occorre che sia eliminata per l’avvenire.
Pagano “tutti”, anche i soggetti stranieri che realizzano redditi nel nostro paese L’On. Meuccio Ruini Presidente della commissione dei 75 incaricata di redigere la Costituzione osserva quanto segue “L’On. Castelli ha chiesto di sottoporre a imposizione anche gli stranieri. Quando scriviamo che “tutti” concorrono alle spese pubbliche quel tutti sta per “compresi gli stranieri” perché quando ci riferiamo ai residenti scriviamo i “cittadini”.
Conclusione
L’On. Salvatore Scoca nella sua spiegazione, quando parla di uguaglianza e di solidarietà, cita di fatto gli articoli 2 e 3 della Costituzione già approvati dall’Assemblea Costituente. Questi principi e valori dei nostri Costituenti non sono stati, clamorosamente e colpevolmente applicati.
La Costituzione, non essendo applicata, è stata di fatto anche manomessa.
Non consentendo che essa entrasse nel “Quadro Didattico” delle scuole di ogni ordine e grado come richiesto esplicitamente dalla Assemblea Costituente con l’ordine del giorno dell’11 dicembre 1947 approvato all’unanimità, è di fatto “finita in soffitta” , là dove invece ci doveva finire lo Statuto Albertino che, invece, sembra tornare in auge con la “disparità” fra le persone (quella del Sovrano era l’unica sacra ed inviolabile mentre gli altri erano “regnicoli”) e la proporzionalità della imposizione fiscale (cui si richiamano, quasi due secoli dopo, le proposte di “flat tax” nel nostro paese)
L’On. Meuccio Ruini nello spiegare che anche gli stranieri devono concorrere alle spese pubbliche e con il criterio della progressività risolve anche gli attuali problemi che coloro essendo stranieri ma producono reddito e capacità contributiva con persone italiane e non devono pagare le imposte nel nostro paese.
Attuando la Costituzione nel suo articolo 53 avremo le risorse economiche, senza fare debito, per finanziare i diritti sociali collettivi per eliminare le disuguaglianze sociali ed impedire l’instaurarsi di regimi autoritari.
E’ nostro dovere, quindi, realizzare quanto i Costituenti affermarono nella seduta che licenziò il testo dell’art. 53: Non è questo il momento più opportuno per attuarla, ma credo necessario che si inserisca nella nostra Costituzione, in luogo del principio enunciato dal l’articolo 25 del vecchio Statuto, un principio informato a un criterio più democratico, più aderente alla coscienza della solidarietà sociale e più conforme alla evoluzione delle legislazioni più progredite”